Regole di Naming Versione - 3.1.1 SEZIONE 1 Regolamento di Assegnazione 1. Scopo Il presente Regolamento contiene le norme per l'assegnazione dei Nomi a Dominio all'interno del ccTLD "it" (Italia), per quel che riguarda sia gli standard Internet Protocol Suite (IPS) sia gli standard Open System Interconnection (OSI). Il presente Regolamento e le procedure in base alle quali opera la Registration Authority Italiana (RA) sono definite della Naming Authority Italiana (NA). Nota Dichiaratoria: i principali concetti e termini presenti in questo Regolamento, nelle Procedure Tecniche di Registrazione e nei documenti a cui si fa riferimento sono descritti in un apposito "Tutorial" disponibile presso la NA. Il Tutorial non fa parte in alcun modo della normativa, non puo' venire utilizzato come testo probante ed e' messo a disposizione a puro scopo didattico informativo. 2. Compiti della Registration Authority Italiana La RA gestisce e mantiene il database dei nomi a dominio sotto il ccTLD "it", detto anche "Registro dei Nomi Assegnati" (RNA). Le modalita' operative generali della RA derivano dalle specifiche ISO 9834-1, RFC1591 e ICANN ICP-1 e successivi aggiornamenti. Alla RA e' affidata la verifica della rispondenza delle richieste di assegnazione in uso dei nomi a dominio al presente Regolamento ed alle Procedure Tecniche di Registrazione. La RA provvede alla registrazione e assegnazione in uso dei seguenti oggetti relativi ai nomi a dominio all'interno del ccTLD "it" (ISO 3166), compresa la parte geografica: a) nomi a dominio secondo lo standard ISO/IEC 10021 e successivi aggiornamenti; b) nomi a dominio secondo gli standard IPS RFC822, RFC1034, RFC1035 e loro successivi aggiornamenti; c) regole di traduzione tra lo standard ISO/IEC 10021 (ITU X.400) e IPS RFC822 secondo lo standard IPS MIXER (RFC2156) e successivi aggiornamenti; d) "relative distinguished names" secondo lo standard ITU X.500 e successivi aggiornamenti. 3. Nomi a dominio I nomi a dominio vengono assegnati in uso dalla RA ai richiedenti, seguendo l'ordine cronologico delle richieste, come definito dalle Procedure Tecniche di Registrazione. I nomi a dominio hanno la sola funzione di identificare univocamente gruppi di oggetti (servizi, macchine, caselle postali, etc) presenti sulla rete. 4.Registrazione I nomi a dominio all'interno del ccTLD "it" possono essere assegnati in uso a soggetti appartenenti ad un paese membro dell'Unione Europea, con eccezione delle associazioni che non siano dotate di partita IVA o codice fiscale (o equivalente) e delle persone fisiche non dotate di partita IVA (o equivalente). 5. Struttura dell'albero dei nomi a dominio Italiani I nomi a dominio possono essere assegnati direttamente sotto al ccTLD "it" oppure sotto la struttura geografica predefinita. La struttura geografica predefinita e' costruita con i nomi e le sigle delle province e delle regioni italiane, nonche', al di sotto delle province, con i nomi dei comuni italiani. I nomi a dominio che costituiscono la struttura geografica predefinita sono un contenitore gerarchico per altri nomi a dominio (funzionalmente equivalente ad un ccTLD o gTLD) e come tali non sono assegnabili. La struttura geografica completa dell'albero dei nomi a dominio italiano e' riportata nel documento "Nomi a Dominio Riservati" disponibile presso la NA. 6. Obbligatorieta' della registrazione Per tutti i nomi a domino collocati direttamente sotto al ccTLD "it", oppure direttamente sotto la struttura geografica predefinita, e' obbligatoria la registrazione presso la RA. 7. Nomi Riservati Alcuni nomi a dominio sono riservati, e come tali non assegnabili od assegnabili solo a soggetti predeterminati. Non sono assegnabili i nomi a dominio costituiti da uno o due soli caratteri: - direttamente al di sotto del ccTLD "it" (IPS); - come campo PRMD (ISO/IEC 10021); - come campo Org (X.500). L'elenco dei nomi a dominio riservati, riportato nel documento "Nomi a Dominio Riservati", e' parte integrante delle presenti regole di naming ed e' disponibile presso la NA. 8. Nomi a dominio pregressi, prenotazioni Un nome a dominio non e' prenotabile. Un nome a dominio assegnato in uso all'interno dello spazio dei nomi sotto il ccTLD "it" non puo' considerarsi come pre-riservato in altre posizioni dell'albero dei nomi stesso. 9. Assegnazione di un nome a dominio La procedura di assegnazione di un nome a dominio si conclude quando avviene il suo caricamento nel RNA. Tale caricamento viene effettuato solo dopo che e' pervenuta alla RA la documentazione richiesta ed e' stata verificata la effettiva funzionalita', cioe': - la corretta operativita' dei nameserver autoritativi del nome a dominio e la raggiungibilita' dell'indirizzo "postmaster" per il nome a dominio nel caso IPS e ISO/IEC 10021; - la corretta operativita' e la raggiungibilita' del DSA nel caso ITU X.500. 10. Modifica di un nome a dominio assegnato Una richiesta di modifica di un nome a dominio assegnato, compreso il cambiamento di posizione all'interno dell'albero dei nomi a dominio italiano, e' considerata a tutti gli effetti come una rinuncia al nome a dominio precedentemente assegnato unita ad una richiesta di un nuovo nome a dominio. 11. Revoca dell'assegnazione di un nome a dominio La RA puo' revocare l'assegnazione di un nome a dominio soltanto: a) dietro rinuncia dell'assegnatario; oppure b) d'ufficio; oppure c) a fronte di sentenza passata in giudicato o decisione arbitrale. 11.1 Revoca per rinuncia Nel caso di revoca per rinuncia ad un nome a dominio da parte dell'assegnatario, se da questi richiesta la RA e' tenuta ad assicurare il mantenimento del vecchio nome a dominio per un periodo massimo di sei mesi. 11.2 Revoca d'ufficio La RA revoca d'ufficio l'assegnazione di un nome a dominio nei seguenti casi: - venuta meno degli elementi oggettivi e soggettivi che hanno determinato la assegnazione di un nome a dominio nel ccTLD "it", ove previsti; - mancata presentazione dei documenti richiesti dalla RA ai sensi del successivo articolo 13.2; - non "visibilita'/raggiungibilita'" degli oggetti appartenenti al nome a dominio assegnato per piu' di tre mesi. La verifica di questa mancanza di visibilita'/raggiungibilita' deve essere effettuata tecnicamente a cura della RA. In tal caso il nome a dominio non puo' venire riassegnato in uso ad altri prima di un mese dalla data della revoca. 11.3 Revoca a seguito di sentenza o decisione arbitrale La RA revoca l'assegnazione di un nome a dominio a fronte di una decisione arbitrale o sentenza passata in giudicato che stabilisca che l'assegnatario non ne aveva diritto all'uso. Un nome a dominio sospeso non puo' venire riassegnato in uso ad altri se non dopo che sia stato revocato. Un nome a dominio revocato ai sensi del comma precedente e' immediatamente reso disponibile per l'assegnazione ad altri soggetti diversi dal precedente assegnatario, a meno di esplicita indicazione contraria espressa nella decisione arbitrale o nella sentenza. 12. Sospensione dell'assegnazione di un nome a dominio La RA puo' sospendere l'assegnazione di un nome a dominio soltanto: a) per ordine dell'autorita', oppure b) su richiesta dell'assegnatario. 12.1 Sospensione per ordine dell'autorita' La RA sospende l'assegnazione di un nome a dominio su ordine dell'autorita' giudiziaria notificatole nelle forme di legge o di provvedimento cautelare comunicatole dal collegio arbitrale, con cui ne venga inibito all'assegnatario l'uso. Il nome a dominio cosi' sospeso viene ripristinato a favore dell'originario assegnatario solo a fronte di provvedimento esecutivo dell'autorita' giudiziaria o di decisione arbitrale con cui siano respinte le richieste di chi ne contestava la legittimita' dell'uso, oppure a fronte della dimostrazione che il procedimento, nell'ambito del quale il provvedimento che ha portato alla sospensione e' stato emesso, si e' estinto. Il nome a dominio sospeso ai sensi del primo comma del presente articolo viene revocato dalla RA solo a fronte di sentenza passata in giudicato o decisione arbitrale che confermi l'atto sospensivo o dichiari che l'assegnatario non ne aveva diritto all'uso. 12.2 Sospensione a richiesta dell'assegnatario La RA sospende un nome a dominio su richiesta dell'assegnatario al quale ne sia contestato giudizialmente l'uso. In questa ipotesi, la RA e' tenuta a ripristinare il nome a dominio a favore dell'assegnatario originale non appena questi glielo richieda. 13. Documentazione per l'assegnazione di un nome a dominio La richiesta di un nuovo nome a dominio avviene attraverso un modulo elettronico contenente i dati tecnici necessari alla sua funzionalita' ed operativita' inviato dal provider/maintainer del nome a dominio alla RA ed una lettera di assunzione di responsabilita' predisposta da chi richiede l'uso del nome a dominio. La RA accetta richieste di assegnazione solo se accompagnate dalla suddetta documentazione, redatta in modo conforme alle sue istruzioni. 13.1 Lettera di Assunzione di Responsabilita' L'assegnatario di un nome a dominio si assume la piena responsabilita' civile e penale dell'uso del nome a dominio stesso. A tale fine il richiedente e' tenuto ad inviare alla RA una lettera di Assunzione di Responsabilita' (lettera di AR) secondo schema predisposto dalla RA. Nella lettera di AR devono essere dichiarati i dati identificativi del richiedente. Il richiedente deve inoltre dichiarare di conoscere i principi fondamentali di utilizzo delle risorse e della rete Internet, di avere preso visione delle norme predisposte dalla NA e dei principi espressi nel documento "Netiquette" (disponibile presso la NA) e di impegnarsi a rispettarli. Nella lettera di AR, il dichiarante puo' impegnarsi a devolvere le controversie relative al nome a dominio richiesto al comitato arbitrale costituito presso la NA 13.2 Verifiche della Documentazione La RA puo', a sua discrezione, chiedere che le siano forniti i documenti comprovanti quanto dichiarato nella lettera AR. I suddetti documenti devono essere fatti pervenire alla RA entro 30 giorni dalla richiesta. 13.3 Mancata presentazione di documentazione. Nei casi in cui: - la documentazione non pervenga alla RA entro il suddetto termine; oppure - il richiedente si rifiuti di inviarla; oppure - emerga la non rispondenza al vero delle dichiarazioni effettuate dal richiedente; e' facolta' della RA revocare l'assegnazione del nome a dominio. 13.4 Pubblicazione dei moduli e delle istruzioni. La RA e' tenuta a rendere pubblici e mantenere in linea sui propri server i modelli del modulo e della lettera di assunzione di responsabilita', nonche' le istruzioni per la registrazione dei nomi a dominio e di quanto altro necessario. SEZIONE 2 Risoluzione delle Dispute 14. Procedura di Contestazione Chiunque puo' contestare presso la RA i nomi a dominio da essa assegnati in uso e contenuti nel RNA. 14.1 Introduzione della contestazione Una contestazione ha inizio mediante lettera raccomandata indirizzata alla RA da chi assume aver subito un pregiudizio a causa di un oggetto assegnato in uso ad un soggetto altrui. La lettera di contestazione deve contenere le generalita' del mittente, il nome a dominio contestato, i motivi della contestazione, il pregiudizio subito dal mittente o il proprio diritto che questi assume leso. 14.2 Procedure della Registration Authority in caso di Contestazione In presenza di una contestazione, la RA aggiunge la annotazione "valore contestato/challenged value" al valore contenuto nel RNA, e vi annota anche la data di inizio contestazione in un apposito file non ad accesso pubblico ma ottenibile su richiesta. Inoltre, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione, la RA comunica via posta elettronica all'assegnatario la contestazione dell'oggetto a lui assegnato, e invita entrambe le parti a dar inizio alla procedura arbitrale di cui all'articolo 15. La comunicazione all'assegnatario dell'oggetto contestato deve contenere tutte le informazioni rilevanti alla contestazione, comprese le informazioni non disponibili per la consultazione pubblica nel RNA. La RA e' tenuta a fornire tutti i dati e la documentazione relativa all'oggetto contestato alla parte che ne faccia richiesta, previo rimborso delle spese. 14.3 Contestazione Pendente La RA non prende parte alla risoluzione di una contestazione, che, nel caso non possa essere risolta amichevolmente, puo' essere devoluta dalle parti al collegio arbitrale di cui all'articolo 15. La RA non e' tenuta a nessun'altra azione sino a che la contestazione viene risolta. In pendenza di contestazione, la parte che l'ha posta e' tenuta a confermare alla RA almeno ogni due anni la propria volonta' di mantenere pendente la contestazione ed il proprio interesse per l'oggetto contestato. In mancanza, la RA riterra' risolta la contestazione. 14.4 Contestazione Risolta La RA considera una contestazione come risolta nel momento in cui 1. riceve comunicazione in tal senso da tutte le parti interessate; oppure 2. riceve dal presidente del collegio arbitrale una decisione arbitrale sulla questione reso in conformita' con quanto previsto all'articolo 15.6 di questo Regolamento; oppure 3. riceve notifica di sentenza passata in giudicato dell'autorita' giudiziaria, o lodo arbitrale passato in giudicato che risolve la questione; oppure 4. riceve dalla parte che ha posto la contestazione comunicazione della sua volonta' di abbandonarla; oppure 5. la precedente assegnataria dell'oggetto contestato rinuncia alla sua assegnazione; 6. una delle due parti offre prova dell'avvenuta estinzione di un procedimento giudiziario avviato per la risoluzione della controversia; oppure 7. siano trascorsi 2 anni dal momento in cui e' stata posta la contestazione senza che la parte che l'ha iniziata abbia ribadito la propria volonta' di mantenere la sua contestazione; oppure 8. siano trascorsi 2 anni dall'ultima volta in cui la parte che ha iniziato la contestazione abbia ribadito la propria volonta' di mantenerla. Una contestazione risolta non puo' essere nuovamente riproposta fra le stesse parti per lo stesso nome a dominio. 14.5 Effetti della risoluzione della contestazione. Risolta la contestazione ai sensi del precedente articolo 14.4, la RA: a - se la risoluzione e' avvenuta - in base ai punti "4", "6", "7" o "8" del precedente articolo 14.4, oppure - in base ai punti "2" o "3" del precedente articolo 14.4 e la sentenza, il lodo o la decisione arbitrale siano favorevoli all'assegnatario resistente alla contestazione, oppure - in base al punto "1" del precedente articolo 14.4 e le parti concordino sulla legittimita' della registrazione dell'assegnatario resistente alla contestazione, allora la RA rimuove dal RNA la notazione "valore contestato/challenged value" per il nome a dominio contestato; b - se la risoluzione e' avvenuta - in base ai punti "2" o "3" del precedente articolo 14.4 e la sentenza, il lodo o la decisione arbitrale siano favorevoli ha chi ha posto la contestazione, oppure - in base al punto "1" del precedente articolo 14.4 e le parti concordino sulla illegittimita' della registrazione dell'assegnatario resistente alla contestazione, oppure - in base al punto "5" del precedente articolo 14.4 allora la RA rimuove dal RNA l'assegnazione del nome a dominio contestato. 14.6 Riassegnazione del nome a dominio contestato e rimosso Nei casi previsto al punto "b" dal precedente articolo 14.5, la rimozione del nome a dominio sotto contestazione non ne comporta la automatica assegnazione alla parte che ha iniziato la contestazione. Risolta la contestazione, la RA non rende disponibile il nome a dominio contestato per libera assegnazione per almeno 30 giorni. La RA deve inoltre invitare, non oltre 10 giorni lavorativi dalla risoluzione della contestazione, la parte che ha iniziato la contestazione ad iniziare la normale procedura per l'assegnazione del nome a dominio. Se la procedura per l'assegnazione non viene iniziata entro 30 giorni dal momento in cui la contestazione e' stata risolta, il nome a dominio puo' essere nuovamente assegnato dalla RA a chiunque ne faccia richiesta. 15. Comitato di arbitrazione 15.1. Clausola arbitrale. Chi richiede in uso un nome a dominio presso la RA puo' impegnarsi, con la lettera di AR o con atto successivo, a devolvere ad arbitrato irrituale le eventuali controversie connesse alla assegnazione di quel nome a dominio ai sensi delle presenti regole di naming, riconoscendo come valide e vincolanti le decisioni prese dal collegio arbitrale. 15.2 Costituzione del comitato di arbitrazione. E' costituito presso la NA un comitato di arbitrazione. Il comitato e' composto dai membri della NA che ne abbiano fatto richiesta al Presidente della NA. I membri del comitato di arbitrazione sono nominati dal Comitato Esecutivo della NA (CE) ogni due anni. L'elenco degli arbitri nominati dal CE facenti parte del comitato di arbitrazione e' disponibile presso la segreteria della NA. 15.3 Composizione del collegio arbitrale. Il collegio arbitrale e' composto da tre arbitri membri del comitato di arbitrazione di cui due scelti uno da ciascuna delle due parti, il terzo, che funge da presidente del collegio arbitrale, scelto dai due arbitri di parte come sopra nominati. La parte che desidera dar inizio alla procedura arbitrale e' tenuta a procedere alla nomina del proprio arbitro mediante lettera raccomandata indirizzata alla controparte, all'arbitro che intende nominare ed al Presidente della NA, nella quale e' indicato il nome dell'arbitro prescelto fra quelli componenti il comitato di arbitrazione, l'oggetto della domanda da sottoporre al collegio arbitrale, le ragioni di fatto e di diritto su cui essa si fonda, le proprie conclusioni, il proprio domicilio ed il proprio indirizzo di posta elettronica, nonche' l'invito all'altra parte a nominare il proprio arbitro fra i membri del comitato di arbitrazione. La parte alla quale e' rivolto l'invito di nomina dell'arbitro e' tenuta a sua volta entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione a nominare il proprio arbitro negli stessi modi indicati al precedente comma. In mancanza, la parte che ha fatto l'invito puo' chiedere che la nomina sia fatta dal Presidente della NA, il quale procede alla nomina di tale arbitro entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. La nomina e' comunicata alle parti per posta elettronica. Gli arbitri di parte cosi' nominati scelgono entro 5 giorni lavorativi dalla nomina del secondo arbitro il presidente del collegio arbitrale. Qualora tale scelta non si verifichi entro tale termine, la parte piu' diligente puo' chiedere la nomina del terzo arbitro al Presidente della NA, che procede entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, comunicando il nominativo del presidente del collegio arbitrale prescelto alle parti via posta elettronica. Il collegio arbitrale si considera costituito a far data dal giorno successivo alla accettazione dell'incarico da parte del presidente del collegio stesso. Gli arbitri devono pronunciare la loro decisione entro 90 giorni dalla costituzione del collegio arbitrale. 15.4. Procedura innanzi al collegio arbitrale. Il presidente del collegio arbitrale puo' nominare un segretario che assiste il collegio durante il procedimento e redige i verbali delle sedute in cui siano sentite la parti o i loro rappresentanti. Il collegio arbitrale ha facolta' di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene piu' opportuno, purche' sia assicurato il rispetto del contraddittorio. E' in ogni caso tenuto a concedere alle parti un termine non minore di 10 giorni lavorativi per presentare le proprie difese ed i propri documenti, e un ulteriore termine non minore di 10 per le repliche, nonche' a convocare personalmente le parti e sentirle in contraddittorio qualora cio' sia richiesto anche da una sola di esse. Innanzi al collegio arbitrale ciascuna parte puo' farsi rappresentare da altra persona, salvo che il collegio arbitrale non ritenga sentirla personalmente. Le comunicazioni del collegio arbitrale alle parti, lo scambio delle memorie e delle repliche puo' avvenire anche per posta elettronica, salvo che le parti non ne richiedano esplicitamente la forma scritta cartacea, o che sia necessario scambiare o esaminare documentazione originale non trasmissibile per posta elettronica. 15.5 Poteri cautelari ed istruttori del collegio arbitrale. Ricorrendo gravi motivi, su richiesta di una delle parti il collegio arbitrale ha facolta' di prendere provvedimenti cautelari relativi al nome a dominio e al nome a dominio assegnato in contestazione. La RA e' tenuta ad dare immediatamente esecuzione a tali provvedimenti. Nel caso vi sia necessita' di istruttoria, il collegio arbitrale puo' delegare gli atti di istruzione ad uno solo degli arbitri. La RA e' tenuta a fornire al Collegio arbitrale tutte le informazioni da esso richieste. 15.6 Decisione del collegio arbitrale. Gli arbitri giudicano secondo equita', quali amichevoli compositori, sulla base delle presenti regole di naming e delle norme dell'ordinamento italiano. Il presidente del collegio arbitrale comunica via Raccomandata A.R. la decisione definitiva alle parti, al Presidente e al Comitato Esecutivo della NA, ed alla RA. Le decisioni del collegio arbitrale sono conservate presso la segreteria della NA a disposizione dei membri del comitato arbitrale. La decisione arbitrale e' resa pubblico a cura del presidente della NA, salvo che il collegio arbitrale, su richiesta di una parte, decida il contrario. La decisione del collegio arbitrale e' inappellabile. Le decisioni del collegio arbitrale sono poste in esecuzione da parte della RA nel termine di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione della decisione stessa. 15.7 Compenso del collegio arbitrale e spese. Con la decisione, gli arbitri liquidano anche il loro compenso e quello del segretario del collegio, ponendoli, in tutto o in parte, a carico della parte soccombente. Su richiesta anche di una sola delle parti, il collegio puo' anche condannare il soccombente a rifondere in tutto o in parte le spese sostenute per il giudizio dalla parte vittoriosa, determinandole, se del caso, in via equitativa. I compensi che il collegio arbitrale liquida agli arbitri per il giudizio non possono essere superiori alla meta' del massimo previsto dalla tariffa forense vigente al momento della decisione.